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Bollo auto, le conseguenze per chi non paga

FirmaIl bollo auto è una delle tasse che viene più evase in Italia, ma che cosa succede se si decide di non pagarlo o si dimentica di farlo? Nel primo caso, scrive il portale ‘laleggepertutti.it’, si può sempre pagarlo successivamente, pagando il cosiddetto ‘ravvedimento operoso’, ossia le sanzioni collegate al ritardo. Al massimo si può effettuare entro un anno, ma se si paga entro i primi 14 giorni dal ritardo viene applicata una sanzione sull’imposta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Dal 15esimo al 30esimo giorno, la sanzione si riduce invece a 1/10, dal 30esimo al 90esimo scende al 1,67% e dal 90esimo giorno a un anno la sanzione è pari al 3,75%. Una volta oltrepassata la soglia dei 365 giorni non si può più usufruire del ravvedimento operoso e si applica la multa vera e propria pari al 30% più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.
Se invece si decide di non pagare il bollo auto è la Regione a inviare una richiesta di pagamento con accertamento dell’imposta evasa, una richiesta che deve intervenire entro tre anni decorrenti a partire dall’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Se, ad esempio, il bollo deve essere pagato nel gennaio 2016, l’accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2019.
In caso di inadempimento protratto, poi, l’importo viene iscritto a ruolo e il debitore riceverà una cartella di pagamento da parte di Equitalia con l’indicazione della data in cui il bollo è dovuto. Equitalia può procedere al pignoramento del conto corrente. Se il conto è destinato a lo stipendio mensile si può pignorare solo per le somme che eccedono la misura di tre volte l’assegno sociale, ossia da 1.345,56 euro in su. Per tutti gli stipendi successivamente versati, il pignoramento può estendersi a massimo un quinto della mensilità stessa.
Equitalia può inoltre pignorare la pensione di un quinto, (salvo il minimo vitale che ammonta a 672,78 euro), lo stipendio e i beni mobili. Sono esclusi il pignoramento della casa o di altri beni immobili (opzione possibile solo se il debito supera 120mila euro) e l’ipoteca sulla casa (il debito deve superare i 20mila euro). Tuttavia, Equitalia può procedere al fermo auto, misura più utilizzata per riscuotere il bollo auto, che verrà definitivamente cancellato solo dopo il pagamento dell’ultima rata.
Il bollo auto si può prescrivere dopo tre anni che decorrono dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere pagata. Se viene notificata una cartella di Equitalia, il bollo si prescrive dopo tre anni che decorrono a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la cartella è stata consegnata. Dopo tale termine Equitalia non può più procedere né a pignoramenti, né a fermo auto.
Se è stata venduta l’auto, ma l’acquirente non ha trascritto l’atto al Pra sarà onere dell’acquirente provvedere, entro 60 giorni, alla trascrizione del passaggio di proprietà presso i competenti uffici del Pra. In caso di leasing e usufrutto, invece, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo al Pra.
Per sapere quando scade il bollo auto si può fare richiesta in qualsiasi centro Aci, che va pagato entro l’ultimo giorno utile, cioè l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo, se si tratta di veicoli già circolanti. Per quelli nuovi, invece, entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Chi non paga il bollo auto può circolare, a meno che Equitalia non iscriva il fermo auto. Per chi non paga il bollo per più di tre anni consecutivi, infine, la vettura verrà radiata dall’ufficio dal Pra: verranno ritirate la carta di circolazione e la targa dell’automobile.
Foto in evidenza: wikipedia.org

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