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Il confine tra educazione e maltrattamento

La Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui non si possa ricorrere alla violenza fisica e morale per l’educazione della prole.
IL REATO DI MALTRATTAMENTI (ARTICOLO 572 C.P.)
Con la sentenza nr. 18706/2020 la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui non sia possibile ricorrere alla violenza morale o fisica per rimproverare la condotta dei figli.
Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva condannato l’imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia a danno della convivente e delle loro figlie.
COLPIRE IL PROPRIO FIGLIO CON UN CUCCHIAIO PUO’ ESSERE CONSIDERATO UN ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE?
L’imputato ricorreva per Cassazione adducendo due motivi di ricorso:
1.Nel primo motivo evidenziava come la sentenza fosse viziata in quanto fondata solo sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa che risultavano del tutto contraddittorie rispetto alle prove acquisite.
Secondo la sua idea, la donna avrebbe ingigantito tutta la vicenda dei fatti legati alla separazione ed all’episodio di violenza in cui picchiava le figlie con il cucchiaio.
2. Nel secondo motivo l’imputato lamenta come i fatti commessi a danno delle figlie non siano riconducibili al reato ex art. 572 c.p. ma all’art. 571 c.p. il quale punisce l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina.
Lo stesso, inoltre, solleva che quello è stato l’unico episodio di violenza avuto con le figlie.
Con la sentenza suindicata la Corte di Cassazione dichiara che il ricorso dell’imputato sia inammissibile per i seguenti motivi, difatti, dopo aver precisato che “una sentenza non può essere annullata solo per mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione” afferma come il quadro probatorio ricostruito dalla Corte d’Appello conferma a pieno quanto affermato dall’accusa, ossia che la condotta dell’imputato deve essere ricondotta al reato di maltrattamenti.
Per quel che concerne la tesi dell’imputato, l’episodio di violenza in danno alle figlie deve essere ricondotto al reato di abuso dei mezzi correzione, per la Cassazione non regge.
La Corte d’Appello ha evidenziato, contrariamente a quanto ammesso dal ricorrente “un reiterato ricorso alla violenza, materiale e morale, e come ciò sia incompatibile con il reato di abuso dei mezzi di correzione; l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente (…) in quanto l’uso della violenza per fini correttivi ed educativi non è mai consentito.”
Dott.ssa Debora Moda
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