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La modifica delle condizioni di Separazione e di Divorzio

La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è soggetta al rito camerale dove alla fine viene emesso un decreto che ha, a tutti gli effetti, la natura di sentenza.
Si attua questo tipo di rito al fine di velocizzare il più possibile tutta la procedura, sebbene quest’ultima abbia natura contenziosa, è molto più snella rispetto al rito ordinario in primis perché non vi sono forme predeterminate, poi perché la forma della decisione è semplificata.
I presupposti per procedere all’avvio di tale procedura sono l’adozione delle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione o divorzio ed al mutamento della situazione di fatto tale da giustificarne la revisione per circostanze che si sono verificate dopo la sentenza, o comunque dopo l’omologazione dei patti di separazione.
POSSO PROPORRE DOMANDA DOPO CHE IL PROVVEDIMENTO E’ PASSATO IN GIUDICATO?
Per la giurisprudenza prevalente, affinché si possa proporre la domanda di modifica delle condizioni è necessario che il provvedimento che ha definito il giudizio non sia più impugnabile, e quindi, sia passato in giudicato.
E’ pur vero però che l’articolo 710 c.p.c. statuisce che le parti possono sempre chiedere la modifica dei provvedimenti successivi alla separazione, vi è di più, l’articolo 9 legge sul divorzio fa riferimento, per quel che concerne i presupposti per proporre una domanda di revisione, alla sola pronunzia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza specificare in tal caso se quest’ultima sia passata in giudicato.
IL DECRETO
Il decreto viene emesso successivamente al procedimento di modifica delle condizioni, secondo l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, non è immediatamente esecutivo a meno che il giudice non abbia disposto, qualora vi siano ragioni d’urgenza, che lo stesso abbia un’efficacia immediata.
In sede di modifica, difatti, compito del Giudice è quello di effettuare una nuova valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di un differente esame circa le condizioni economiche delle parti, sempre nel rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione del provento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto adeguando l’importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale.
Con riferimento all’assegno di mantenimento, i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, o di divorzio, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell’obbligato di un cespite o di un’attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell’interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche.
QUALI SONO I MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI?
Tra i motivi principali che giustificano una revisione delle condizioni abbiamo:
1. Le mutate condizioni patrimoniali dell’obbligato o dell’avente diritto;
2. La perdita dell’uso della casa familiare;
3. La sopravvenienza di figli, o le loro aumentate esigenze legale all’età o ad esigenze personali degli stessi;
4. Stati patologici tali da comportare un peggioramento delle condizioni economiche;
5. L’aumento rilevante ed imprevedibile dei costi della vita sostenuti da una delle parti quando il beneficiario dell’assegno abbia una convivenza stabile con un altro partner
Doveroso precisare che la richiesta di modifica in diminuzione deve essere sorretta non solo dalle circostanze sopravvenute, ma è necessario che tali modifiche debbano essere rilevanti e di non poco conto in rapporto alla pregressa situazione economica della parte e che la modifica di intervenuta renda impossibile od eccessivamente onerosa la prestazione precedentemente imposta all’obbligato.
Il Giudice dovrà valutare anche il comportamento delle parti e le motivazioni che hanno addotto una di queste a presentare il riscorso, ciò significa senza alcun dubbio esaminare quelli che sono i profili di responsabilità che hanno cagionato l’eventuale impoverimento della parte.
I provvedimenti emessi dal tribunale sono reclamabili in Corte di Appello entro 10 giorni dalla loro notifica, tale termine decorre dalla notifica effettuata ad opera della parte interessata, non dalla notifica effettuata da parte della Cancelleria.
Dott.ssa Debora Moda
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Foto: wikimedia.org

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