Decreto svuota carceri Governo, scopo, novità, numeri, commenti
Da mercoledì 3 luglio 2013 è ufficialmente entrato in vigore il cosiddetto Dl carceri, decreto legge 1° luglio 2013 n° 78. Ciò che tale normativa va ad affrontare è il problema del sovraffollamento penitenziario. L’obiettivo è quello di definire degli efficaci meccanismi di decarcerizzazione per soggetti con pericolosità non elevata, arrivando al rilascio di 3500 soggetti.
QUALCHE NUMERO – Il decreto legge ha un obiettivo fondamentale: risolvere, almeno parzialmente, la situazione cronica e drammatica di sovraffollamento delle carceri italiane.
– I dati parlano chiaro: secondo il rapporto 2012 dell’associazione Antigone, al 31 ottobre 2012 nell’insieme del sistema carcerario italiano erano presenti 66.685 detenuti, ben 1.894 in più rispetto alla situazione già allarmante nel 2010.
– Il tasso di affollamento, continua il rapporto, è pari al 142,5% (oltre 142 detenuti per ogni 100 posti), a fronte di una media europea che è pari al 99,6%.
L’OBIETTIVO DEL DECRETO– Il Ministero della Giustizia, guidato da Anna Maria Cancellieri, ha spiegato in un nota che ha elaborato il decreto in oggetto “pur senza stravolgere l’attuale ordinamento, intende realizzare un significativo alleggerimento del nostro sistema penitenziario. L’intervento riformatore si muove nell’ottica di favorire l’adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione (alcuni dei quali peraltro già in vigore prima della legge n. 251 del 2005, cosiddetta legge ex Cirielli) unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; ferma restando, al contrario, la necessità dell’ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale”.
– Due le linee di intervento di fondo. Da una parte sono state previste misure dirette per incidere strutturalmente sui flussi carcerari, dall’altra si è agito per il rafforzamento delle opportunità trattamentali per i detenuti considerati meno pericolosi.
IL TESTO DI LEGGE – Di seguito il testo completo del decreto legge n° 78 del 1° luglio 2013 e la sua relazione illustrativa:
-Testo Decreto: per scaricare il Pdf CLICCA QUI
-Relazione illustrativa: per scaricare il Pdf CLICCA QUI
LE PRINCIPALI NOVITA’ – Dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2013 n° 153, lo ‘svuota carceri’ è entrato ufficialmente in vigore a partire da mercoledì 3 luglio 2013.
– Quando la sentenza di carcerazione passerà in giudicato, se il condannato dovrà scontare una pena non superiore ai 2 anni (pena che diventa di 4 anni se donna incinta o con prole avente meno di dieci anni o se malato gravemente), il pubblico ministero avrà la possibilità di sospendere l’esecuzione della stessa, consentendo una misura alternativa al carcere (come la detenzione domiciliare), eventualmente concessa dal tribunale di sorveglianza.
– Se la sentenza sarà rivolta ad autori di reati gravi, soggetti pericolosi o persone sottoposte a custodia cautelare in carcere, il decreto non verrà applicato e il soggetto non potrà far altro che rimanere in carcere fino ad un’eventuale decisione del tribunale di sorveglianza.
– Viene precisato che, visto l’allarme sociale suscitato dal delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di soggetti minori di 14 anni, tale tipologia di reato è stata inserita nel catalogo di quelli più gravi (articolo a-bis, comma 1-quater), al fine di escluderne l’applicabilità del decreto.
LA “LIBERAZIONE ANTICIPATA” – La “liberazione anticipata” ha l’obiettivo di premiare con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che in carcere tiene una condotta regolare e partecipa al trattamento rieducativo.
– Il pubblico ministero, secondo quanto previsto dal decreto legge, ha la possibilità di verificare se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata ed ha la facoltà di investire il giudice competente della relativa decisione.
– Così facendo, il condannato potrà attendere “da libero” la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa.
I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – Il decreto legge, inoltre, va ad ampliare la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere rappresentata, di fatto, dal lavoro di pubblica utilità.
– Questa misura, generalmente prevista per i soggetti dipendenti da alcol o da stupefacenti, potrà essere disposta per tutti i reati commessi da questa categoria di persone, a meno che non si tratta di una grave violazione della legge penale, come previsto dall’articolo 407, comma 2, lett. A) del codice di procedura penale.
I PERMESSI PREMIO – Infine, con l’obiettivo di alleggerire le tensioni che si vengono ad innescare tra i detenuti ed il personale penitenziario, il provvedimento estende la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi.
LE CAMERE DI SICUREZZA – Lo ‘svuota carceri’ del 1° luglio 2013 ha lasciato irrisolte due problematiche emerse in seguito al precedente provvedimento, il D.L. 22 dicembre 2011 n. 211, relative alle camere di sicurezza e alla riduzione delle ore a disposizione del PM per convalidare l’arresto.
– L’ex ministro della Giustizia, Paola Severino, si era espressa con favore all’istituzione delle camere di sicurezza, al fine di evitare il fenomeno delle ‘porte girevoli’. Il suo decreto svuota carceri, infatti, dava molto risalto a questo strumento, che prevede la custodia dei soggetti all’interno delle camere di sicurezza, fino al processo per direttissima, senza che dovessero transitare in un penitenziario.
– In teoria ottime e funzionali, sulle camere di sicurezza si è tuttavia pronunciato, tra gli altri, il vicedirettore della Pubblica Sicurezza, il prefetto Francesco Cirillo, puntualizzando che hanno un costo levato. Inoltre, nessuno ha mai specificato come debbano essere regolamentate e struttuarate.
– In una nota al SIULP della Toscana, Cirillo ha voluto precisare le condizioni tipiche delle camere di sicurezza: “Non hanno il bagno, non consentono l’ora d’aria né la separazione tra uomini e donne e dunque non garantiscono ‘condizioni indispensabili per rispettare la dignità delle persone'”.
LE ORE PER CONVALIDARE L’ARRESTO – Il decreto ha tagliato, inoltre, anche la possibilità di prorogare la celebrazione della convalida e contestuale giudizio direttissimo di ulteriori 48 ore, rispetto alle 48 già previste, quando il giudice non tiene udienza.
– La conseguenza è che il PM si trova a disporre di sole 48 ore, invece delle 96 precedenti, per convalidare l’arresto dei soggetti. E tale problematica emerge, soprattutto, durante le festività nazionali.
– Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che sarà impossibile procedere a giudizio direttissimo in caso di arresti eseguiti a ridotto del Santo Natale, di Pasqua o a ridosso di altre festività nazionali (ad esempio il 1° e 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l’8 dicembre), immediatamente precedute da una domenica.
– In tali circostanze, quindi, sarà impossibile la celebrazione dell’udienza dibattimentale nelle 48 ore previste dalla legge. Questo, di fatto, porta il giudice a doversi limitare a dichiarare la sopravvenuta inefficacia dell’arresto stesso ed a non convalidarlo.
QUALCHE COMMENTO – Come sempre, discordanti i commenti di molti personaggi politici italiani.
– Ignazio La Russia, presidente di Fratelli d’Italia, sostiene che il decreto va a “rimettere in circolazione migliaia di detenuti”. Più morbida, ma sulla stessa linea d’onda anche Rita Bernardini, dei Radicali, che bolla il provvedimento di “servire a poco”.
– Don Virgilio Balducchi, ispettore dei cappellani delle carceri italiane, sentito da Radio Vaticana lo scorso 27 giugno 2013, spiega che il provvedimento offre “un momento di respiro nel discorso dell’emergenza-carcere”.
– L’Associazione dei funzionari di polizia, invece, è decisamente preoccupata per “i costi serissimi per la sicurezza e per l’aggravio che ci sarà per le forze dell’ordine nell’effettuare i relativi controlli”.
– Sempre l’associazione ha una proposta per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri: visto che i detenuti stranieri sono 23 mila, l’ideale sarebbe esperire in via prioritaria l’innalzamento del limite di pena per l’espulsione.
MICROCRIMINALI E RECIDIVI: COSA SUCCEDERA’ NELLE CITTA’? – Le misure alternative previste dal testo del decreto legge potranno essere utilizzate dai detenuti non socialmente pericolosi.
– Il provvedimento, quindi, non sembra entusiasmare Polizia e Carabinieri che, sul fronte della piccola criminalità, vedranno il rilascio immediato dei fermati
– A beneficiare maggiormente di queste provvedimento saranno infatti, verosimilmente, i “piccoli” delinquenti: ladri, malviventi, rapinatori e spacciatori. Le statistiche, in questo caso, sono impietose: la maggior parte di questi soggetti, una volta tornata in libertà, delinque nuovamente. Non sembra facile, per loro, la strada del reinserimento sociale.
– In questo senso, parlano chiaro i dati della Questura di Milano, dove lo scorso anno si è registrato l’aumento consistente dei seguenti reati: furti con strappo + 23,5%, furti in abitazione + 9,3%, rapine in abitazione + 52,3%, rapine in esercizi commerciali + 30,2% e violenze sessuali + 9%.
– Innegabile, di conseguenza, il concreto rischio che il provvedimento, riducendo considerevolmente le pene per i reati di microcriminalità, anche per i recidivi, possa rivelarsi dannosamente negativo per la sicurezza pubblica dei cittadini.
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Matteo Torti
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