ApprofondimentiCronaca

La Diffamazione sui Social Network, quali conseguenze e quali tutele

Il reato di diffamazione è disciplinato all’articolo 595 del codice penale e punisce con la reclusione fino ad un anno, o con la multa fino a 1.032 euro chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.
Vi sono però dei casi in cui la pena risulta ancora più severa, infatti, se l’offesa è recata con il mezzo della stampa, con altro mezzo di pubblicità oppure con atto pubblico, la pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
GLI ELEMENTI DELLA DIFFAMAZIONE
Gli elementi che caratterizzano il reato di diffamazione fanno ben intendere come lo stesso possa essere commesso anche con l’utilizzo dei social network.
Questa fattispecie infatti è integrata quando vi sia una comunicazione con più persone, ovvero con una pluralità di soggetti in grado di comprenderne il significato e questa comunicazione deve risultare consapevolmente offensiva nei confronti di un’altra persona.
I SOCIAL NETWORK
Inizialmente gli studiosi del diritto ritenevano che il reato di diffamazione non potesse essere ravvisabile con l’utilizzo di un social network proprio per l’assenza degli elementi caratterizzanti di tale reato, nel corso degli ultimi anni, invece, è oramai pacifico che i profili social siano accessibili ad una collettività piuttosto elevata già con la semplice registrazione sul sito e che, pertanto, la loro diffusività rende configurabile il reato suindicato attraverso i social network.
Proprio per questo, la stessa Corte di Cassazione ha ravvisato in questi casi l’aggravante dell’utilizzo del mezzo di pubblicità.
LA DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL E L’AGGRAVANTE DEL MEZZO STAMPA
Molte le pronunce degli Ermellini circa il caso di specie, una tra queste è la sentenza nr. 50/2017 afferma che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 comma 3 c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”.
Appare evidente come la capacità diffusiva del messaggio che diffama la persona offesa, come si verifica nelle bacheche di facebook, sia in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone proprio per la funzione intrinseca dei social che è quella di essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone.
Di conseguenza, chi offende la reputazione di qualcuno sulla propria bacheca social rischia di incorrere in una sanzione davvero pesante che consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni, o nella multa pari ad almeno 516 euro.
QUALI RIMEDI PER LA VITTIMA?
Chi è vittima di diffamazione sui social network o ritiene di esserlo, ha la possibilità di difendersi denunciando il comportamento criminoso presso le Autorità competenti, in particolare, occorre recarsi presso la procura, la polizia, i carabinieri o qualsiasi altro ufficio delle forze dell’ordine e sporgere una formale querela, descrivendo esattamente il fatto di reato, dotandosi anche di documentazione idonea tale da provare l’offesa avvenuta.
A fronte della querela verranno aperte le indagini e, nel momento in cui sussistano i presupposti, si darà impulso ad un processo penale all’interno del quale la vittima potrà costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento dei danni che sono conseguiti dalla diffamazione.
Dott.ssa Debora Moda
“L’Avvocato online”
Lo staff di “L’Avvocato online” è un dinamico team composto da avvocati, ognuno di loro esperto in vari rami del diritto e pronto ad offrire la sua consulenza online.
Li potrete contattare al link: CLICCA QUI o all’indirizzo email: slconsulenzeonline@gmail.com

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio