Ricorso contro nuovo Isee, l’appello in difesa dei diritti di persone non autosufficienti
Il 10 ottobre 2013 la Fondazione Promozione Sociale Onlus aveva inviato una lettera, all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri delle politiche sociali, della sanità, dell’economia e delle finanze, al Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con oggetto: “Osservazioni e proposte in merito alle gravissime, spesso vessatorie e anticostituzionali norme della bozza del nuovo Isee e delle assurde disposizioni che stabiliscono minori oneri a carico di una parte dei ricoverati”
IL RICORSO – L’Associazione promozione sociale (Aps) e l’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva (Utim), facenti parte del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base – hanno dunque presentato, tramite l’avvocato torinese Mario Motta, ricorso al Tar del Lazio contro il nuovo Isee, sollevando questioni di legittimità costituzionale in merito all’articolo 5 del decreto legge 201/2011 convertito con la legge 214/2011, poiché essa delega alla Presidenza del Consiglio l’emanazione di un regolamento che disciplini l’Isee, senza stabilire norme generali regolatrici della materia o, comunque, principi e criteri direttivi sufficientemente dettagliati, fornendo una sorta di “delega in bianco” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (e quindi neppure al Governo nella sua interezza) per disciplinare un materia riservata, in base alla lettera m) 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione, alla competenza esclusiva del legislatore statale.
LA PRESUNTA ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Il Dpcm 159/2013, secondo il ricorso delle associazioni, è poi illegittimo in quanto è stato pubblicato soltanto il 24 gennaio 2014, al di là dei termini perentori fissati dall’articolo 5 del decreto legge 201/2011 che prevedeva la sua emanazione entro il 31 maggio 2012.
– Il nuovo Isee violerebbe, si legge nel ricorso, anche l’articolo 23 della Costituzione che sancisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e non certo attraverso un regolamento amministrativo che non ha valore di legge, com’è nel caso del nuovo indicatore della situazione economica equivalente.
LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL SINGOLO – I ricorrenti evidenziano inoltre come la valutazione della situazione economica dovrebbe tenere conto della situazione del solo richiedente, circa le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria domiciliari, semi-residenziali e residenziali.
– Il nuovo Isee prevede negativamente, invece, che venga tenuto conto della situazione economica dell’intero nucleo familiare del richiedente: si tratta di persone colpite da patologie e/o da handicap gravemente invalidanti, che causano la non autosufficienza. Quindi, soggetti che necessitano di interventi sanitari e socio-sanitari e non di pura badanza e assistenza.
LA PRESUNTA INCOSTITUZIONALITA’ – In merito, le associazioni sostengono che il nuovo Isee violerebbe gli articoli 32 e 38 della Costituzione, che stabiliscono che sia lo Stato a dover assicurare la tutela della salute e l’assistenza ai privi di mezzi, e non i parenti.
– Chi è infatti più indigente di un disabile non autosufficiente, anziano, malato cronico, o persona colpita da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile, che ha versato tutta la sua capacità economica calcolata dall’Isee per la quota alberghiera delle prestazioni socio-sanitarie?
I CONTRASTI CON LA CONVEZIONE DELLE NAZIONI UNITE – In più, le prescrizioni del nuovo Isee in merito alla considerazione del nucleo familiare del richiedente le prestazioni socio-sanitarie e non del singolo assistito, sarebbero anche in contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York nel 2006 e ratificata dall’Italia con la legge 18/2009. Tali direttive, infatti, sanciscono i principi dell’autonomia e dell’indipendenza individuali del disabile, in modo che egli non sia costretto a chiedere aiuto alla famiglia di appartenenza.
L’INDENNITA’ DI PAGAMENTO – Ulteriore nodo critico contestato dalle associazioni al Tar, è quello che riguarda l’indennità di accompagnamento.
– Tale indennità, infatti, è considerata dall’Isee come reddito, invece che, com’è in realtà e come è definito dalla legge 18/1980, somma finalizzata a fornire al soggetto disabile le risorse occorrenti (ampiamente sottostimate nel caso dei disabili gravi non autosufficienti) per sostenere le maggiori spese che deve affrontare, in ragione delle proprie menomazioni, rispetto alle persone che ne sono prive.
LE MISURE, SECONDO I RICORRENTI, DISCRIMINATORIE – Nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile (persone che non solo sono malate, ma anche disabili), ricoverate in strutture residenziali, il regolamento impugnato prevede anche misure discriminatorie.
– Nel computo dell’Isee di tali malati, infatti, viene considerato non solo l’intero nucleo familiare, ma anche una quota dei redditi dei figli non inclusi nel nucleo familiare, maggiorenni, non conviventi o residenti all’estero.
– Questo, nonostante l’istituzione della componente aggiuntiva relativa ai figli non conviventi e non inseriti nel nucleo familiare non si applichi, paradossalmente, «quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici». Il che rappresenta un immotivato premio, con un totale “sconto” sull’Isee, per i figli che abbandonano i genitori, mentre è una vessazione per quelli che non si disinteressano di loro.
IN MATERIA DI RAPPORTI FAMILIARI – I ricorrenti sottolineano che, sempre in materia di rapporti familiari, l’Isee dovrebbe considerare che le persone sopra citate sono tenute alla quota di mantenimento nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri discendenti che siano sprovvisti di risorse proprie. Da qui, tale quota dovrebbe essere sottratta al computo dell’Isee prima di determinare la situazione economica di colui che richiede le prestazioni e del suo nucleo familiare.
– L’Isee, infine, non prevederebbe alcun adeguamento del valore delle franchigie al costo della vita secondo le rivalutazioni Istat e assegnerebbe alla casa d’abitazione un valore abnorme (valutato sul valore catastale ai fini Imu che è il 60% in più del vecchio valore Ici) considerandolo come “reddito disponibile”.
– Secondo i ricorrenti, ciò potrà determinare situazioni in cui al soggetto anziano malato cronico o disabile non autosufficiente vengano richieste somme per il pagamento delle prestazioni di cui lui di fatto non dispone.
APPROFONDIMENTI, RISPOSTE, CONTATTI – Sulla rivista Prospettive assistenziali n. 185,2014 è in uscita l’articolo “Il nuovo Isee: cosa cambia per le persone non autosufficienti che ricevono prestazioni socio-sanitarie”.
Altri articoli, relativi alle bozze del nuovo Isee, sono stati pubblicati su Prospettive assistenziali nei numeri 179, 2012, “Presentato al Sottosegretario al welfare un documento del Csa sull’Isee”, 181, 2012, “Molto negative per le persone non autosufficienti le proposte del nuovo Isee”, e 182, 2013, “Ingiuste e ingiustificate disparità di trattamento previste dalla bozza del nuovo Isee”.
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