Cronaca

Bonus Affitti, chi può usufruirne e chi no

Di seguito una serie di informazioni utili in merito al Bonus Affitti e alle riduzioni concordate di canone locazione:
1) Chi può beneficiare del Bonus Affitti pari al 60% del credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 18 del 17/03/2020?
I soli inquilini titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione (allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020), sia ditte individuali che società (non i professionisti), per i soli immobili accatastati in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta spetta solo se il canone di locazione viene pagato.
Si tratta di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, utilizzabile, esclusivamente in compensazione, con il modello di pagamento F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con codice tributo “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65 del Decreto Legge 17/03/20 n.18”
2) E’ possibile concordare una riduzione, anche temporanea, del canone di affitto?
Le parti (inquilino e proprietario) possono trovare tra loro un accordo per la riduzione, anche temporanea, dell’importo del canone. Tale accordo, se si raggiunge, è applicabile alla generalità dei contratti di affitto, sia aventi ad oggetto abitazioni, che locali commerciali o professionali, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile o dalla veste giuridica delle parti.
L’accordo tra le parti potrebbe prevedere ad esempio:
– una riduzione del canone solo temporaneamente, per alcuni mesi, per poi ripartire come prima da una certa data;
– una vera e propria sospensione temporanea del pagamento del canone per uno o alcuni mesi;
– una diversa rateazione degli importi dovuti, ovvero lasciare il canone invariato, senza riduzioni, ma modificandone le scadenze di pagamento;
– una riduzione definitiva del canone, non temporanea ma a regime.
La scrittura dell’accordo è semplice: occorre fare riferimento al contratto in essere, indicando i dati di locatore e inquilino, riportare il canone annuale inizialmente stabilito, l’ammontare ridotto sul quale ci si è accordati, ed il numero di mesi per i quali l’inquilino pagherà l’importo più basso.
AD ESEMPIO – Se il contratto iniziale prevedeva un canone mensile di 800 euro, pari a 9.600 euro per l’anno 2020, e il locatore accetta una riduzione a 500 euro al mese per sei mesi, il nuovo canone annuo da comunicare all’Agenzia sarà pari a 7.800 euro per il 2020 (800 euro per sei mesi, più 500 per gli altri sei). In calce vanno apposte data e firma.
L’accordo, in forma scritta, deve essere registrato all’Agenzia delle entrate, senza spese di registrazione e senza bolli, come espressamente previsto dall’art. 19 del D.L. 133/2014. Per la registrazione occorre compilare il Modello 69, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sul quale devono essere riportati i dati del contratto di locazione ed i relativi codici di registrazione indicati sul modello RLI. La registrazione andrebbe fatta entro 30 giorni, ma in questo periodo di emergenza sono sospesi sino al 30/06/20 i relativi adempimenti; è comunque sempre possibile inviare on line, anche senza posta certificata, all’Agenzia delle entrate, allo stesso Ufficio presso il quale era stata fatta la registrazione, il modello 69 e l’accordo tra le parti in copia firmata e scansionata. Tale accordo, registrato, consentirà al proprietario di pagare le imposte solo sui canoni “riconcordati” nel loro importo complessivo annuale. Non sarà necessario comunicare nulla all’Agenzia alla ripresa del pagamento regolare.
(Gli indirizzi degli uffici sono riportati sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali. Una volta finita l’emergenza occorrerà comunque depositare un originale dell’atto in ufficio).
Notizie: Ufficio Stampa Comune di Pinerolo

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