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Stalking condominiale, la pronuncia della Cassazione

Per la Suprema Corte di Cassazione esiste la possibilità che vengano usati dei video purché le riprese siano eseguite in spazi pubblici, aperti al pubblico o nelle pertinenze di un’abitazione non protette dalla vista degli estranei.
Questo l’orientamento degli Ermellini con la recente sentenza pubblicata l’8 giugno 2020 nr. 17346 che respinge il ricorso proposto da due coniugi, imputati per atti persecutori ai danni del vicino di casa che, esasperato dalla situazione venutasi a creare, ha deciso di lasciare l’abitazione. Quest’ultimo ha saputo però dare la giusta risposta agli atti persecutori messi in atto dai vicini tanto che ha deciso di assumere un investigatore che ha ripreso le condotte messe in atto dagli stessi.
Del tutto legittima l’acquisizione dei dvd prodotti perché gli episodi si sono realizzati in luoghi aperti al pubblico, dal sonoro e dalle immagini registrate infatti è emersa la verità dei fatti così come narrata dalla persona offesa.
LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, condannava i due vicini a sette mesi di reclusione nonché al risarcimento del danno della parte civile.
Entrambi gli imputati sono infatti accusati di aver commesso atti persecutori nei confronti del vicino perché occupavano un’area comune con il camper di loro proprietà, ingiuriandolo e minacciandolo ripetutamente, arrivando fino al punto di un tentato investimento con l’auto. Tali condotte, protrattesi per più di due anni, hanno indotto nella persona offesa un grave stato d’ansia, paura e timore per la propria incolumità, portandolo alla scelta di cercare una nuova abitazione.
Queste condotte hanno portato altresì il vicino a richiedere l’aiuto di un investigatore privato e l’abbandono dell’appartamento.
L’ILLECITA INTERCETTAZIONE: IL RICORSO IN CASSAZIONE
Gli imputati decidono di ricorrere in Cassazione sollevando questi motivi:
1. Con il primo motivo lamentano il mancato accoglimento di alcune richieste istruttorie nonché una motivazione carente ed illogica sul punto.
2. Con il secondo motivo deducono una violazione dell’articolo 191 c.p.p. perché i giudici hanno fondato la decisione di rigetto della perizia su delle prove inutilizzabili rappresentate da videoregistrazioni in luoghi di privata dimora che devono considerarsi illecite ai sensi dell’articolo 615 bis c.p..
3. Con il terzo motivo mettono in evidenza che il reato è stato configurato dalla Corte anche per episodi verificatisi all’interno della loro abitazione privata.
4. Con il quarto motivo evidenziano l’inattendibilità della persona offesa ed il fatto che la Corte, nel giudizio, non ha tenuto conto delle stesse minacce effettuate dalla persona offesa agli imputati.
5. Con il quinto ed ultimo motivo si considera l’illogica e carente motivazione della Corte relativa alla penale responsabilità della moglie dell’imputato, dichiarata dopo l’assunzione della testimonianza della persona offesa e della sua compagna, rivelatesi contraddittorie e poco attendibili.
LE VIDEORIPRESE SONO LECITE SE ESEGUITE NEGLI SPAZI PUBBLICI O ESPOSTI AL PUBBLICO
La Cassazione respinge il ricorso perché in fatto infondato.
Del tutto infondati il primo ed il secondo motivo che vengono trattati congiuntamente, per quel che concerne l’illegittimità delle riprese video commissionate dalla persona offesa all’investigatore e addotta dagli imputati, la Cassazione ribadisce quanto già statuito sul punto con la SS.UU. 26795/2006 ossia che: “le videoregistrazioni in luoghi privati ovvero aperti ed esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei documenti di cui all’articolo 234 c.p.p., mentre, se eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’articolo 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo del dibattimento”.
La perizia che è stata richiesta dagli imputati non è stata ammessa perché non vi è un’evidenza in grado di dimostrare l’alterazione delle riprese video e sonore il cui contenuto è stato confermato anche da un testimone che ha risposto ad ogni esigenza di approfondimento. L’articolo 615 bis c.p. punisce le interferenze illecite nella vita privata, questo reato non si realizza se vi è l’utilizzo di sistemi di videoripresa a distanza se detti strumenti captano solo quanto accade in spazi che, di pertinenza di una privata abitazione, di fatto non sono protetti dalla vista degli estranei.
Inammissibile è anche il terzo motivo perché avanzato in sede di legittimità per la prima volta.
Del tutto infondato anche il quarto motivo con cui gli imputati hanno messo in dubbio l’attendibilità e la credibilità della persona offesa, la Corte ha ben motivato tali profili, ritenendo i racconti del vicino e della moglie coerenti e rafforzativi l’uno dell’altro, non solo, le dichiarazioni della persona offesa sono state consolidate dal contenuto dei DVD prodotti in giudizio da cui sono emersi gli innumerevoli insulti e le minacce reiterate rivolte dall’imputato alla vittima.
Per quel che concerne il motivo con cui si contesta come la Corte d’appello, ribaltando la sentenza di assoluzione di primo grado abbia ritenuto la moglie imputabile e responsabile dello stesso reato commesso dal marito, la Suprema Corte precisa che il giudice dell’impugnazione si è attenuto ai principi del fair trial sancito dall’articolo 6 CEDU ed alle indicazioni delle precedenti SS.UU..
Inoltre i video utilizzati hanno rivelato la presenza costante della moglie nella gran parte degli atti persecutori messi in atto dal marito, come nell’episodio del tentato investimento con l’auto, in quello del lancio dell’olio bollente ed in numerosi casi di insulti e minacce indirizzate alla parte civile.
Dott.ssa Debora Moda
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