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Autovelox, necessaria la Querela di Falso per contestare il Verbale

autoveloxSe nel verbale di contestazione viene dato atto della presenza del segnale che avvisa del controllo circa la rilevazione elettronica della velocità, l’unica mossa possibile per il conducente del veicolo è quella di contestare la veridicità di tale affermazione attraverso la querela di falso, questo perché la menzione dell’apparecchio nel verbale è un’attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza alcun margine di apprezzamento, né valutabile diversamente nella sua oggettività.
E’ stata la stessa Corte di Cassazione che, con l’ordinanza nr. 11792 del giugno 2020, ha rigettato il ricorso di un conducente multato per aver superato i limiti di velocità. Quest’ultimo riteneva che nel verbale di contestazione non fossero state specificate le modalità di presegnalazione ma queste contestazioni generiche, per il giudice, vengono ritenute inidonee e non possono vedersi attribuite una valenza probatoria privilegiata del verbale ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile.
Il verbale nel quale gli agenti davano atto della presenza di una corretta ed adeguata presegnalazione della postazione di controllo deve considerarsi munito di pubblica fede e, a parere del giudice adito, contro di esso il ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, proporre solo una querela di falso.
L’attestazione del dato rilevato direttamente dagli agenti
Nel giudizio di ultimo grado, il conducente sostiene che l’indicazione relativa alla presenza dell’apparecchio volto a rilevare la velocità sia una sorta di “precompilato” inidoneo a valere quale accertamento munito di pubblica fede.
A parere dei giudici della Cassazione, invece, seppur la validità della sanzione amministrativa inflitta sia subordinata alla corretta presegnalazione dell’autovolex, la sussistenza del cartello viene considerata in ogni caso una circostanza oggettiva che ricade sotto la percezione diretta di coloro che stanno verbalizzando l’infrazione.
Pertanto, la menzione presente nel verbale, secondo gli Ermellini non va ad integrare una sorta di “precompilato” o una “clausola di stile” ma costituisce certamente l’attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza alcun margine di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività poiché l’odierno ricorrente poteva contestarne la veridicità solo con la querela di falso.
Per i giudici di Cassazione è oramai un principio consolidato quello per cui il verbale di accertamento dell’infrazione faccia piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che sono attestati dal pubblico ufficiale così come sono avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza sia del documento che delle dichiarazioni delle parti.
Risulterebbe quindi necessaria la querela di falso al fine di contestare la presenza del segnale così come attestato nel verbale ma non anche per sindacare circa l’adeguatezza della medesima presegnalazione, oggetto di un libero apprezzamento dei verbalizzanti e di cui il giudice deve però tener conto valutandone ad ogni modo la rilevanza nel confronto con le risultanze processuali.
Adeguatezza della segnaletica
A differenza di quanto contestato dal ricorrente, il verbale non avrebbe dovuto contenere l’avvertimento puntuale e specifico che in quella determinata ora e ad una determinata distanza dal punto di rilevazione vi fosse la presenza del segnale, quasi ad attestarne l’adeguatezza.
Difatti, la circostanza per cui nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non venga indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata segnalata prima con un cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre però che di questa segnaletica ne venga comunque accertata l’esistenza.
Inoltre, per quel che concerne l’opposizione al verbale di contravvenzione per il superamento dei limiti di velocità, grava sempre sull’opponente e non sulla pubblica amministrazione, l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
Infine, la Cassazione spiega come non fosse necessario che all’interno del verbale venisse scritto un avvertimento circa le modalità di segnalazione, venendo in rilievo, per quanto riguarda i fini della legittimità della sanzione, l’esistenza effettiva e l’idoneità della segnalazione stessa, da accertarsi in applicazione dei principi enunciati, oltre al tener conto della valenza probatoria e dei requisiti essenziali di contenuto del verbale di accertamento.
Dott.ssa Debora Moda
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